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Regesto

Art. 31 cpv. 3 e 42 cpv. 3 LADI.
Le persone indicate all'art. 31 cpv. 3 LADI non hanno diritto a indennità per lavoro ridotto e, in virtù del rinvio di cui all'art. 42 cpv. 3 LADI, nemmeno all'indennità per intemperie. Contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

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referenza

Articolo: art. 31 cpv. 3 LADI, art. 42 cpv. 3 LADI