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Regesto

Art. 58 PA.
- La decisione resa pendente lite conformemente a questo disposto toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende al petitum dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta in detta decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte; in tal caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che il ricorrente debba impugnare l'atto successivo (conferma della giurisprudenza).
- La resa di una decisione pendente lite ai sensi di questa norma non estende il periodo di cognizione giudiziaria: lo stesso rimane delimitato dalla data del precedente provvedimento amministrativo oggetto dell'impugnativa.

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Articolo: Art. 58 PA