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Regesto

Art. 277ter PP.
Tale disposizione non impedisce all'autorità cantonale, a cui la causa è rinviata dopo l'accoglimento parziale di un ricorso per cassazione al Tribunale federale, di apprezzare in modo diverso che nella decisione annullata gli elementi determinanti per la commisurazione della pena, tenendo conto di nuove circostanze attenuanti o di nuovi motivi di diminuzione della pena (consid. 4a).

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referenza

Articolo: Art. 277ter PP

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