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Regesto

Responsabilitā dello Stato per l'attivitā dei medici ospedalieri. Legge sulla responsabilitā del Cantone di Zurigo, del 14 dicembre 1969.
Obbligo di risarcire il danno; responsabilitā causale (§ 6 cpv. 1 della legge). Delimitazione tra la responsabilitā medica contrattuale e quella fondata sull'art. 41 CO (consid. 1).
Illiceitā. Illiceitā di una lesione dell'integritā fisica confermata indipendentemente da una violazione delle regole dell'arte medica. Differenza rispetto ai casi in cui č soltanto mancato l'esito favorevole del trattamento medico (consid. 2).
Nesso di causalitā. Requisiti della prova del nesso di causalitā naturale (consid. 3).
Consenso del paziente quale fatto giustificativo (§ 7 della legge). Onere della prova. Estensione dei rischi compresi nel consenso (consid. 4b). Rischi operatori e obbligo del medico d'informare nel caso concreto (consid. 5 e 6). Prova del fatto giustificativo (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 41 CO