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Regesto

Art. 25bis cpv. 1 lett. a e art. 25ter OVPF.
Delegazione da parte della Confederazione ai Cantoni della competenza per autorizzare dissodamenti nella zona delle foreste protettrici: una prima autorizzazione scaduta senza essere stata utilizzata neppure in parte non dev'essere presa in considerazione ai fini del computo della superficie da dissodare nel quadro di un'ulteriore procedura (consid. 2).
Art. 26 OVPF.
Coordinazione tra le autorizzazioni necessarie per la costruzione di un'opera pubblica e il permesso di dissodamento ai sensi dell'art. 26 OVPF (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 26 OVPF, Art. 25bis cpv. 1 lett. a e art. 25ter OVPF