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Regesto

Art. 4a cpv. 1 lett. b, c ONCS.
Le velocità massime di 80/120 km/h fissate dal Consiglio federale con effetto dal 1o gennaio 1985 hanno una base legale sufficiente nella LCS.
Art. 16 cpv. 2 LCS.
Il fatto di superare di più di 30 km/h la velocità massima autorizzata comporta la revoca della licenza di condurre indipendentemente dalla questione se la limitazione della velocità sia stata ordinata principalmente per garantire la sicurezza del traffico o per salvaguardare l'ambiente.