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Regesto

Art. 22ter Cost.; modificazione di un piano delle zone (art. 15 LPT); art. 113 cpv. 3 Cost.
Il trasferimento di fondi dalla zona edificabile alla zona residua colpisce tali terreni con una restrizione di diritto pubblico della proprietà (consid. 3).
L'art. 15 LPT costituisce una base legale sufficiente per questo cambiamento di zona e determina gli interessi da ponderare (art. 113 cpv. 3 Cost.). Conformemente a tale disposizione, le zone edificabili comprendono i territori idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura o che saranno prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro 15 anni. Interpretazione e applicazione di questi criteri nella fattispecie concreta, in particolare di quello dei "terreni già edificati in larga misura", nel quadro della ponderazione degli interessi (consid. 4).
Protezione della buona fede e garanzia della proprietà (consid. 5).
Art. 4 Cost., uguaglianza dinanzi alla legge e determinazione delle zone edificabili in base all'art. 15 LPT.
Dall'uguaglianza dinanzi alla legge non può essere dedotto, in linea di principio, alcun diritto a provvedimenti pianificatori contrari al diritto federale (consid. 6).

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documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 15 LPT, art. 113 cpv. 3 Cost., Art. 22ter Cost., Art. 4 Cost.

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