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Regesto

Art. 25 LAM: Menomazione dell'integrità.
- Il supplemento da erogare in virtù dell'art. 25 cpv. 3 LAM quale indennizzo di una menomazione dell'integrità deve essere calcolato secondo le regole determinanti l'applicazione dell'art. 25 cpv. 1 LAM e aggiunto interamente alla rendita di invalidità (complemento e precisazione della giurisprudenza; consid. 4).
- L'indennizzo di una menomazione dell'invalidità secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM è da eseguire in funzione di un tasso d'indennizzazione medio dell'85% e di un guadagno medio di fr. 12'000.-- conformemente alla sentenza Gysler (STFA 1966 pag. 148); per giudicare dei casi in corso detto guadagno è da adattare all'intercorrente evoluzione dei prezzi al consumo (e non a quella dei salari). Per l'anno 1983 ciò rappresenta l'importo arrotondato di fr. 25'400.--. Spetta all'amministrazione di procedere in avvenire all'adeguamento giustificato dall'evoluzione dei prezzi al consumo (consid. 6).
- Nei casi previsti dall'art. 25 cpv. 3 LAM il pregiudizio per menomazione dell'integrità dev'essere risarcito sotto forma di un aumento della rendita d'invalidità o di un riscatto secondo l'art. 25 cpv. 2 LAM (consid. 7a).
- Una semplice rendita per menomazione dell'integrità come pure il supplemento destinato a indennizzarla (o l'importo erogato a titolo di riscatto) non entrano in considerazione nel calcolo di un'eventuale sovraindennizzo (art. 52 cpv. 1 LAM) (consid. 7b).

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Articolo: art. 25 cpv. 3 LAM, art. 25 cpv. 1 LAM, Art. 25 LAM, art. 25 cpv. 2 LAM seguito...