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Regesto

Art. 12 e 13 LAI.
- Obbligo dell'assicurazione invaliditā di erogare prestazioni nel caso di trattamento di affezioni secondarie o di complessi terapeutici. Riassunto della giurisprudenza (consid. 5).
- Ammesso l'obbligo di erogare prestazioni integrali nel caso in cui
-- con un solo intervento chirurgico si trattano simultaneamente un'infermitā congenita e un'altra affezione rientrante di principio nell'ambito dell'assicurazione malattie (infermitā congenita secondo la cifra 355 e ernia inguinale);
-- l'intervento non mira ad eliminare un'infermitā prioritariamente rispetto all'altra;
-- il provvedimento č indicato dal profilo medico per ambedue le infermitā;
-- il trattamento simultaneo delle due infermitā non comporta spese supplementari (consid. 6 e 7).

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Article: Art. 12 e 13 LAI

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