112 V 195
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Regesto

Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI: Indennità di malattia in caso di maternità.
- Una cassa malati ha la facoltà di sopprimere o ridurre la copertura assicurativa dell'indennità di malattia senza il consenso dell'assicurata, quand'essa cessa definitivamente o riduce durevolmente l'esercizio di un'attività lucrativa così da rendere l'assicurazione dell'indennità di malattia - totalmente o in parte - senza oggetto (consid. 2a).
- L'applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LAMI suppone l'intenzione di cessare o ridurre definitivamente l'esercizio di un'attività lucrativa (consid. 2b; conferma della giurisprudenza in DTF 111 V 329).
- Un cambiamento definitivo della situazione di rilievo non implica un abbandono o riduzione dell'attività dell'assicurata per sempre; tale cambiamento è da intendere quale cessazione o diminuzione d'attività per un lungo periodo (consid. 2b).
- L'assicurata deve fornire elementi concreti sul momento in cui più tardi riprende l'attività. Detto momento dev'essere collocato in un prossimo avvenire altrimenti si è in presenza di una cessazione di lunga durata che comporta la riduzione della copertura assicurativa (consid. 2b e 3b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 111 V 329

Articolo: Art. 14 cpv. 4 e 6 LAMI, art. 14 cpv. 4 LAMI