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Regesto

Art. 52 cpv. 2 PA; obbligo di assegnare un termine suppletorio per rimediare a vizi del ricorso.
Al contrario di ciò che è il caso per il ricorso di diritto amministrativo (art. 108 cpv. 3 OG), il termine suppletorio previsto dall'art. 52 cpv. 2 PA per rimediare a vizi del ricorso amministrativo non è assegnato solo laddove le conclusioni o i motivi non siano sufficientemente chiari, bensì, in modo del tutto generale, laddove l'atto ricorsuale non soddisfi ai requisiti stabiliti dalla legge; ciò presuppone che una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerna e risultante da una decisione.

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referenza

Articolo: Art. 52 cpv. 2 PA, art. 108 cpv. 3 OG