111 IA 52
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Immunità fondata sul diritto internazionale pubblico; processo civile contro uno Stato estero.
Art. 84 cpv. 1 lett. c, d OG. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico proposto da uno Stato estero non solo per quanto concerne l'immunità dall'esecuzione, ma anche l'immunità dalla giurisdizione (consid. 2).
Condizioni di ammissibilità di un processo civile contro uno Stato estero.
1. Principio dell'immunità limitata; natura della pretesa dello Stato estero quale criterio distintivo (consid. 4a). Presa in considerazione, ma non applicazione, del diritto pubblico estero per determinare la natura di tale pretesa (consid. 4b).
2. Restrizione, sgorgante dal principio della buona fede, del diritto d'invocare l'immunità fondata sul diritto internazionale. Negata nella fattispecie la violazione di un obbligo previsto da un trattato internazionale di restituire l'oggetto litigioso (consid. 5a, b, c); conseguenze (consid. 5d).