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Regesto

Art. 45 Cost.; obbligo di domicilio e di residenza dei funzionari.
L'obbligo imposto ai funzionari ginevrini di risiedere nel cantone č compatibile con la libertā di domicilio; il principio della proporzionalitā esige nondimeno che il diritto cantonale autorizzi deroghe alla regola generale. Nella fattispecie l'interesse privato di un professore d'universitā a poter conservare il suo domicilio nella regione di Nyon prevale sull'interesse pubblico al rispetto dell'obbligo di residenza.

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Articolo: Art. 45 Cost.