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Regesto

Art. 47 cpv. 1 LAVS.
- La restituzione secondo l'art. 47 cpv. 1 LAVS è solo possibile quando sono adempiuti i presupposti i quali consentono il riesame o la revisione della decisione formalmente cresciuta in giudicato, con la quale la relativa prestazione è stata accordata (consid. 2).
- Esigenze, per quanto riferite al comportamento dell'assicurato, dal profilo, da un lato della protezione della buona fede e dall'altro dell'obbligo di informare o di annunciare un cambiamento della situazione (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 47 cpv. 1 LAVS