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Regesto

Art. 55 CP, espulsione ordinata dal giudice; esecuzione.
Ove l'espellendo non intenda ritornare nello Stato di cui è cittadino, egli deve essere espulso verso lo Stato di sua scelta, sempreché disponga di un documento di viaggio che lo autorizzi ad entrarvi e di mezzi finanziari sufficienti per pagarsi il viaggio colà. Tale suo diritto può essere limitato solo da gravi ragioni di ordine pubblico.

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referenza

Articolo: Art. 55 CP