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Regesto

Art. 148 CP; relazione con il diritto penale fiscale.
Chi inganna le autorità fiscali mediante documenti falsi, falsificati o dal contenuto inesatto, su circostanze di fatto rilevanti per la determinazione dell'imposta, al fine di conseguire una tassazione o (nel caso d'imposta alla fonte) una restituzione erronee e a lui più favorevoli, va giudicato secondo il diritto penale fiscale. Chi, per converso, decide, di sua propria iniziativa, di arricchirsi illecitamente inducendo in errore le autorità, fa valere con astuzia pretese restitutorie fittizie di persone esistenti o inventate e ne ottiene il pagamento in base a documenti falsificati, commette una truffa di diritto comune ai sensi dell'art. 148 CP a danno dell'ente pubblico leso.

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Articolo: Art. 148 CP