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Regesto

Art. 28 cpv. 2 LAI. Diritto alla rendita di un'assicurata gravemente invalida che lavora quale ricamatrice usando i piedi per conto dell'"Associazione degli artisti che dipingono con la bocca e coi piedi":
- Il guadagno conseguito dall'assicurata deve essere considerato reddito del lavoro ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI (consid. 3b).
- In casu l'attivitā dell'assicurata che ricama con i piedi č da ritenere ragionevolmente esigibile (consid. 3c).
- L'"Associazione degli artisti che dipingono con la bocca e coi piedi" č compresa nell'ambito del mercato del lavoro che entra in linea di conto per l'assicurata (consid. 3d).

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referenza

Articolo: Art. 28 cpv. 2 LAI