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Regesto

Art. 117 e 229 CP, infortunio sul lavoro, omicidio colposo, violazione delle regole dell'arte edilizia.
1. L'osservanza delle prescrizioni destinate a prevenire gli infortuni non s'impone solo a chi provochi il rischio specifico d'infortunio, ma altresì a qualsiasi datore di lavoro che si avvalga di persone visibilmente esposte a pericolo. Il fatto di attirare l'attenzione sul pericolo, anziché predisporre misure di protezione, non è sufficiente (consid. 2a).
2. La responsabilità sgorgante dall'obbligo di prudenza non dipende dall'importanza finanziaria dei lavori affidati a chi vi è tenuto (consid. 2b).

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referenza

Articolo: Art. 117 e 229 CP