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Regesto

Esenzione dall'imposta per la difesa nazionale. Art. 16 n. 3 e 4 DIN, art. 31 cpv. 1 LAMI.
Una società anonima, il cui scopo sociale è d'amministrare la proprietà di un immobile destinato unicamente a sede dei servizi di una cassa malati riconosciuta, non adempie il requisito dello scopo "esclusivamente d'utilità pubblica" ai sensi dell'art. 16 n. 3 DIN (consid. 3).
Tale società, avente come azionista unico una cassa malati, non può essere considerata identica a quest'ultima e beneficiare pertanto dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 31 cpv. 1 LAMI o dall'art. 16 n. 4 DIN (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 31 cpv. 1 LAMI