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Regesto

Pianificazione del territorio, art. 22ter e 31 Cost.; controllo astratto della costituzionalità delle norme comunali sulla costruzione di centri commerciali.
1. Portata della libertà di commercio e d'industria in materia di pianificazione del territorio; comprovato bisogno di norme pianificatorie speciali relative alla costruzione di centri commerciali (consid. 4).
2. Requisiti che devono adempiere i provvedimenti restrittivi della proprietà: la necessità - menzionata nella legge edilizia - di un piano di utilizzazione regionale o cantonale non autorizza un comune ad emanare un divieto di costruzione illimitato nel tempo finché tale piano sia stato adottato (consid. 5a). In sede di controllo astratto delle norme e tenuto conto della situazione esistente nell'Alta Engadina, è ammissibile sottoporre alla disciplina speciale prevista per i centri commerciali negozi di vendita al minuto con una superficie netta di almeno 200 m2 (consid. 5c).

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referenza

Articolo: art. 22ter e 31 Cost.