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Regesto

Art. 30 LAVS, 51 cpv. 3 OAVS e 29bis OAI.
Calcolo della rendita di invaliditā, spettante a un assicurato, il quale aveva, in precedenza, percepito detta prestazione, in seguito soppressa a conclusione di un procedimento di revisione.

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referenza

Articolo: Art. 30 LAVS