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Regesto

Art. 117 CP; omicidio colposo commesso in forma di reato omissivo improprio.
1. Chi, senza essere medico, diviene nelle circostanze concrete responsabile di una cura di digiuno totale (che esclude altresì l'ingestione di qualsiasi liquido) per una durata di dieci giorni, assume nei confronti del paziente una funzione protettrice su cui si basa precisamente la sua responsabilità. Si può obiettivamente pretendere che egli ricorra ad un medico ove lo stato di salute della persona sottoposta alla sua protezione si aggravi (consid. 1).
2. In caso di reato omissivo colposo di evento, quest'ultimo è imputabile all'agente allorquando l'evento sarebbe stato con tutta verosimiglianza impedito se l'agente avesse agito nel modo che poteva da lui ragionevolmente pretendersi (conferma della giurisprudenza; consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 117 CP