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Regesto

Art. 29 cpv. 2 OVPF.
Le disposizioni cantonali sulla distanza tra le costruzioni e i margini dei boschi, emanate in applicazione dell'art. 29 cpv. 2 OVPF, costituiscono diritto cantonale riservato, avente portata propria; la loro violazione č impugnabile con ricorso di diritto pubblico (cambiamento della giurisprudenza).
Ciņ vale per l'art. 12 della legge forestale vodese del 5 giugno 1979.

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 2 OVPF