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Regesto

Art. 12 cpv. 2 cifra 1 lett. a LAMI e art. 21 cpv. 1 Ord. III.
Le misure diagnostiche o terapeutiche applicate da un medico che, scientificamente, non sono riconosciute o sono contestate non costituiscono prestazioni obbligatorie, a meno che il Dipartimento federale dell'interno decida altrimenti.

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referenza

Articolo: art. 21 cpv. 1 Ord