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Regesto

Art. 30 LCIA, art. 22ter Cost.; indennitā per restrizioni apportate all'utilizzazione di fondi in seguito all'istituzione di una zona di protezione delle acque sotterranee.
Piano di zone di protezione istituito in base all'art. 30 LCIA e comportante il divieto di costruire case con impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto, all'interno di una zona edificabile stabilita per case d'abitazione di quattro piani. Casi di declassamento implicanti una deroga al principio secondo cui le restrizioni della proprietā giustificate da provvedimenti di polizia "stricto sensu" non dānno luogo ad indennitā: ove tali restrizioni siano destinate a tutelare direttamente il proprietario fondiario, non č data un'espropriazione materiale; ove tendano invece a tutelare un'opera d'interesse pubblico, esse dānno diritto ad un'indennitā a titolo di declassamento.

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referenza

Articolo: Art. 30 LCIA, art. 22ter Cost.