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Regesto

Art. 128 OG. Con il ricorso di diritto amministrativo ci si può prevalere del motivo che la decisione dell'autorità inferiore non doveva essere basata sul diritto federale delle assicurazioni sociali (consid. 1b).
Art. 27 cpv. 1 LAMI. Dal profilo dell'assicurazione sociale contro le malattie è inammissibile l'affiliazione di una cassa-malati del Liechtenstein a una federazione svizzera di riassicurazioni. Tale rapporto di riassicurazione è retto unicamente dal diritto privato e le controversie che può determinare non sono soggette alla giurisdizione del giudice delle assicurazioni sociali (consid. 2).

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Articolo: Art. 128 OG, Art. 27 cpv. 1 LAMI