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Regesto

1. Art. 273 cpv. 1 lett. b, art. 277 bis cpv. 1 PP.
Costituisce una questione concernente la valutazione delle prove e non è come tale suscettibile d'essere sollevata nel quadro di un ricorso per cassazione quella se il tasso alcolemico sia stato constatato in modo da risultare certo (consid. 2 a).
2. Art. 91 LCS.
L'agente è già punibile se la sua capacità di condurre è diminuita in misura non trascurabile. Non occorre che sia provata la sua incapacità di condurre, e ciò neppure laddove non sia stato accertato un tasso alcolemico superiore o pari allo 0,8%o (consid. 2 c).

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referenza

Articolo: Art. 273 cpv. 1 lett. b, art. 277 bis cpv. 1 PP