105 IV 289
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 41 n. 2 cpv. 1 CP. Norma di condotta.
Non viola il diritto federale la norma di condotta che impone a chi sia condannato per aver fatto commercio di oggetti osceni (art. 204 CP) d'astenersi durante il periodo di prova dall'esercire o far esercire per suo conto un negozio di articoli di carattere sessuale.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 41 n. 2 cpv. 1 CP, art. 204 CP