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Regesto

Art. 163 n. 1 cpv. 3, 253 CP.
Il debitore fallito che nella procedura fallimentare insinua crediti fittizi e li riconosce, si rende colpevole per questo fatto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 163 n. 1 cpv. 3 CP e non anche di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP.

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referenza

Articolo: Art. 163 n. 1 cpv. 3, 253 CP, art. 163 n. 1 cpv. 3 CP