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Regesto

Responsabilità precontrattuale.
1. Art. 16 cpv. 1 CO. La forma scritta riservata dall'inizio dei negoziari non serve solo a fini probatori. Un comportamento conforme alla disciplina del contratto previsto non implica la rinuncia alla forma scritta, ove l'accordo definitivo non sia ancora intervenuto (consid. 1).
2. Responsabilità precontrattuale fondata sulla violazione per negligenza dell'obbligo d'informare la controparte (consid. 2).
3. Il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento del pregiudizio subito per aver partecipato ai negoziati rimasti poi infruttuosi. Cognizione del Tribunale federale per quanto concerne la determinazione del danno (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 16 cpv. 1 CO