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Regesto

Art. 58 cpv. 4 CP, credito risarcitorio dello Stato.
Ove il credito risarcitorio rischi di compromettere gravemente il reinserimento sociale del condannato, il giudice puņ, nei limiti del proprio potere di apprezzamento, prorogare il termine di pagamento od accordare altre agevolazioni per quest'ultimo o, eventualmente, ridurre l'importo del credito (cambiamento della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 58 cpv. 4 CP