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Regesto

Diritto di ritenzione del locatore nel fallimento del conduttore (art. 272 CO; art. 211 LEF).
1. Il diritto di ritenzione legale del conduttore puņ essere fatto valere soltanto per crediti relativi a pigioni e non anche per crediti di natura indennizzatoria (consid. 2).
2. L'art. 211 cpv. 2 LEF si applica anche per le obbligazioni del fallito aventi per oggetto una prestazione pecuniaria (consid. 3a).
3. Ove l'amministrazione del fallimento rifiuti di adempiere un'obbligazione del fallito, il contratto da questi stipulato con il creditore non diviene nullo per tale ragione. Il rifiuto ha per solo effetto che la relativa obbligazione non diventa un debito della massa (consid. 3b).
4. Il credito del locatore di un locale commerciale per pigioni future va ammesso nel fallimento del conduttore almeno nella misura in cui al locatore spetta il diritto di ritenzione legale (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 272 CO, art. 211 LEF, art. 211 cpv. 2 LEF