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Regesto

Art. 485 cpv. 1, art. 560 cpv. 2 CC.
Debitore di un'obbligazione personale garantita dalla cosa legata è l'erede, non il legatario; se il legatario paga il debito, egli è surrogato nei diritti del creditore e può esercitare il suo regresso nei confronti dell'erede (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 485 cpv. 1, art. 560 cpv. 2 CC