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Regesto

Art. 647 cpv. 2 n. 1 CC; art. 44 all'art. 46 OG.
La domanda con la quale un comproprietario chiede al giudice di ordinare l'esecuzione degli atti d'amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso, non dā luogo ad una causa civile, di guisa che la decisione dell'autoritā cantonale di ultima istanza non č impugnabile con ricorso per riforma (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 647 cpv. 2 n. 1 CC, art. 46 OG