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Regesto

Art. 55 cpv. 2 CP, sospensione condizionale dell'espulsione: qualora un detenuto straniero, colpito d'espulsione giudiziaria, sia entrato durante la carcerazione in strette relazioni con un'istituzione privata svizzera di assistenza ai condannati e non disponga apparentemente nello Stato di cui è cittadino di vincoli familiari o d'altro genere, suscettibili di assicurargli sostegno ed appoggio, l'autorità può negare la sospensione dell'espulsione soltanto se, tenuto conto delle circostanze concrete, ritenga che i fini a cui tende la liberazione condizionale possono essere raggiunti in pari misura, o addirittura meglio, mediante l'esecuzione dell'espulsione (consid. 2b, consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 55 cpv. 2 CP