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Regesto

Libertą personale, limitazioni. Lotta contro la tubercolosi, esame radiofotografico.
1. Ammissibilitą del ricorso di diritto pubblico proposto contro una decisione d'esecuzione allorquando il ricorrente si duole della violazione della propria libertą personale, diritto imprescrittibile e inalienabile (consid. 3a).
2. L'approvazione da parte del Consiglio federale di una disposizione cantonale d'applicazione del diritto federale non impedisce ad un privato d'impugnare detta disposizione per incostituzionalitą dinnanzi al Tribunale federale (consid. 3b).
3. Nozione e contenuto della libertą fisica (consid. 4a).
4. Per essere compatibili con la Costituzione, le limitazioni della libertą personale devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalitą (consid. 4b).