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Regesto

Regresso del portatore di un assegno bancario.
1. Art. 1141 n. 9 CO e 1143 cpv. 1 n. 21 CO. Diritto applicabile al protesto quando un assegno bancario emesso in Francia è pagabile in Svizzera (consid. 1a).
2. Art. 1128 n. 2 e 1129 CO. La dichiarazione del trattario che rifiuta il pagamento deve essere scritta sull'assegno bancario stesso entro il termine previsto per il pagamento. Ricorso abusivo a prescrizioni di forma, risarcimento del danno (consid. 1b-d)?
3. Art. 1052 cpv. 1, 1093, 1140 e 1142 CO. L'azione di indebito arricchimento contro il traente si esercita secondo il diritto del paese di emissione; portata dei lavori preparatori (consid. 2).
4. Art. 8-10 CC. Applicazione di disposizioni del diritto francese sulla prova in quanto il contratto di prestito che è all'origine dell'assegno bancario è sottoposto a questo diritto (consid. 3)?

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1141 n. 9 CO, Art. 1128 n. 2 e 1129 CO, Art. 8-10 CC