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Regesto

Art. 251 CP.
Diritto penale fiscale.
La falsità in documenti commessa allo scopo di eludere un tributo non va giudicata secondo il diritto fiscale cantonale o federale ove il documento serva, obiettivamente, anche a fini non fiscali, ciò che è, ad esempio, il caso per i libri di commercio (consid. 1b).
Irrilevante per l'applicazione dell'art. 251 CP è quindi la circostanza che la falsificazione dei libri avvenga in una società anonima con un unico azionista e che essa non incida sul bilancio (consid. 1c).
Concorso tra l'art. 251 CP e il diritto penale fiscale? (questione lasciata indecisa) (consid. 2).
Il fine di trarre in inganno le autorità fiscali è sufficiente ai sensi dell'art. 251 CP (consid. 3).

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Articolo: Art. 251 CP