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Regesto

Art. 33 cpv. 2 e 88 cpv. 1 LEF.
Il termine di cui all'art. 88 cpv. 1 LEF non è stato istituito solamente nell'interesse del debitore ma anche nell'interesse dei terzi.
L'ufficio d'esecuzione deve pertanto rispettarlo anche se il debitore rinuncia in anticipo a prevalersi del mancato ossequio del termine.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 88 cpv. 1 LEF