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Regesto

Art. 19 della legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (LPF).
1. Potere d'esame del Tribunale federale in materia d'applicazione da parte dell'autorità cantonale dell'art. 19 cpv. 1 LPF (consid. 2).
2. L'art. 19 cpv. 1 lett. b LPF mira ad impedire in modo generale che il proprietario di un immobile agricolo atto a garantire condizioni d'esistenza sufficienti ad una famiglia rurale acquisti ulteriori fondi agricoli (consid. 3).
3. Applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LPF ad un'impresa commerciale o industriale. Come accertare se l'estensione della proprietà agricola dell'acquirente è encora ragionevole? Questione lasciata indecisa (consid. 4).
4. Gravi motivi ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. b e c LPF: validi per l'acquirente (consid. 5a) e per il venditore (consid. 5b).