100 IB 226
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Regesto

Polizia degli stranieri; diritto al rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 3 OG
La disposizione contenuta nel n. 5 della Decisione del Consiglio dell'OECE del 30 ottobre 1953/5 marzo 1954/27 gennaio e 7 dicembre 1956 che disciplina l'impiego dei cittadini degli Stati membri non č direttamente applicabile e non puņ, quindi, dar luogo ad un diritto individuale - ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 3 OG - ad ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in Svizzera.

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Articolo: art. 100 lett. b n. 3 OG