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Regesto

Art. 4 CF e art. 65 cpv. 2 e 3 Cost. ginevrina.
1. Il termine di un anno previsto dall'art. 65 cpv. 3 Cost. ginevrina, entro il quale il Gran Consiglio č tenuto a prendere posizione su di un progetto d'iniziativa elaborato, č un termine ordinativo (consid. 5).
2. Un controprogetto puņ apportare al progetto una modifica sia dal punto di vista materiale che da quello formale. Esso non deve tuttavia porre al popolo una domanda diversa da quella del progetto; puņ, per converso, proporgli una diversa risposta (consid. 6 a).

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referenza

Articolo: art. 65 cpv. 2 e 3 Cost., art. 65 cpv. 3 Cost.