Regesto
Atto pubblico relativo a una compravendita immobiliare fondata su di una convenzione matrimoniale (art. 657 CC e art. 55 Tit. fin. CC).
Il § 237 cpv. 2 della legge zurighese di applicazione del CC, che prevede la lex rei sitae come legge determinante per la forma dei negozi giuridici concernenti fondi ubicati nel Cantone di Zurigo, non viola il diritto federale, anche se per negozi giuridici conclusi tra coniugi e aventi per oggetto piů fondi situati in cantoni diversi occorra eventualmente stipulare piů convenzioni matrimoniali (conferma della giurisprudenza).