Regesto
Convenzione di Lugano; foro del domicilio della parte convenuta; azione di disconoscimento del debito.
Qualora il creditore domiciliato in uno Stato contraente scelga, invece d'introdurre un'azione creditoria, di avviare un'esecuzione al foro di domicilio del debitore in Svizzera, non viola l'art. 2 cpv. 1 Convenzione di Lugano ammettere che l'azione di disconoscimento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF puň venire anch'essa promossa in Svizzera dal debitore escusso (consid. 2-5).