Regesto
Art. 4 Cost., art. 145 cpv. 2 CC; suddivisione di un ammanco nell'ambito della regolamentazione dei contributi per il mantenimento effettuata in occasione dell'emanazione di misure provvisionali in una causa di divorzio.
Una regolamentazione dei contributi di mantenimento per la durata del processo di divorzio, che lascia al coniuge esercitante un'attività lucrativa e debitore del contributo, in ogni caso il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo e considera un eventuale ammanco unicamente nella pretesa al mantenimento dell'altro coniuge, non è contraria alla Costituzione. Non vi è né una violazione del principio dell'uguaglianza tra uomo e donna ancorato nell'art. 4 cpv. 2 Cost. (consid. 2), né un'inosservanza del principio generale della parità di trattamento secondo l'art. 4 cpv. 1 Cost. (consid. 3).