Regesto
1. La libertą d'espressione e la libertą di stampa garantiscono la libertą d'opinione, e la libertą di ricevere e comunicare informazioni e idee, ivi compresa quella di informarsi presso le fonti generalmente accessibili (consid. 4).
2. La libertą d'informazione, compresa nella libertą d'espressione e nella libertą di stampa, non obbliga le autoritą a dare informazioni. Tuttavia, nella misura in cui ne comunicano circa la loro attivitą, esse sono vincolate ai principi dell'uguaglianza di trattamento e del divieto dell'arbitrio (consid. 5).
3. Le direttive del Cantone dei Grigioni concernenti l'informazione del pubblico da parte del Governo e dell'Amministrazione non violano i cennati diritti fondamentali (consid. 6 a 12).