Regesto
Art. 24 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA ; art. 22 e 25 OPC-AVS/AI ; pagamento retroattivo di prestazioni complementari.
La regola giurisprudenziale (posta nella DTF 122 V 19) secondo cui il pagamento retroattivo di prestazioni complementari è escluso nel caso di nuovo calcolo delle prestazioni stesse (nell'ambito di una domanda di restituzione) non può essere mantenuta sotto l'imperio dell'art. 24 cpv. 1 LPGA (consid. 5).