Regesto
Art. 23 cpv. 1 LFLP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); diritto ai fondi liberi della fondazione in caso di scioglimento forzato del contratto di lavoro.
I principi sviluppati in DTF 128 II 394 per la ripartizione dei fondi liberi della fondazione non valgono soltanto in caso di liquidazione parziale o totale, bensě in generale in caso di distribuzioni (consid. 4.2.3).
Applicazione di questo principio nel caso di distribuzione, per un periodo transitorio, di transition benefits (consid. 4.3).