Regesto
Art. 151 CC, art. 152 CC e art. 153 cpv. 1 CC, art. 22 LFLP; effetto del concubinato costituito prima del divorzio sul diritto a prestazioni pecuniarie.
Quando, al momento del divorzio, il coniuge che potrebbe di principio pretendere l'attribuzione di una rendita vive con un terzo in una comunione simile al matrimonio, vi č motivo di rifiutargli l'assegnazione di prestazioni pecuniarie, in applicazione analogica dell'art. 153 cpv. 1 CC e della giurisprudenza relativa al concubinato (consid. 2a).
Visto che tale coniuge non ha diritto ad alcuna prestazione fondata sugli art. 151 o 152 CC , egli non puņ esigere il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita acquisita dall'altro coniuge (art. 22 LFLP) (consid. 2b).