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Regesto

Art. 64a cpv. 7 LAMal; § 22 cpv. 1 della legge argoviese del 15 dicembre 2015 concernente la legge federale sull'assicurazione malattie; interpretazione di una disposizione legale cantonale sul momento della registrazione nell'elenco degli assicurati morosi.
È arbitrario interpretare una disposizione del diritto cantonale, che prevede la registrazione nell'elenco degli assicurati morosi 30 giorni dopo la ricezione della notificazione di esecuzione, nel senso che il termine inizia a decorrere solo con la notifica del precetto esecutivo. Conformemente a una corretta interpretazione, il termine inizia a decorrere con la notificazione di esecuzione nel senso dell'informazione alla persona assicurata sulla procedura esecutiva iniziata dall'assicuratore malattie del Servizio delle assicurazioni sociali (quale organo incaricato di tenere la lista degli assicurati morosi). Il termine è dunque indipendente dalla notificazione del precetto esecutivo (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 64a cpv. 7 LAMal